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    Potenziamento workers buyout cooperativi • Legge di Bilancio 2021

    luisapilotti
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    Messaggio  luisapilotti Ven 3 Dic 2021 - 17:04

    COS’È IL WORKERS BUYOUT
    Con il termine workers buyout si intendono le cooperative nate per iniziativa di dipendenti che rilevano l’azienda – o un ramo di essa – e riescono in questo modo a mantenere un’attività produttiva, altrimenti destinata alla chiusura, e il proprio posto di lavoro. Questo modello, può trovare attuazione non solo in casi di crisi aziendale o processi di ristrutturazione, ma anche a fronte di difficili ricambi generazionali nelle imprese familiari.
    La Legge di Bilancio 2021 contiene un primo passaggio significativo, auspicato da tempo dal nostro sistema, riguarda l’aver sostanzialmente ricompreso nell’ambito del sistema di incentivi quelli destinati al recupero delle aziende in crisi da parte di società cooperative costituite da lavoratori provenienti dalle stesse aziende o in caso di aziende in cui i titolari intendano trasferire ai lavoratori l’azienda a prescindere dalla sussistenza di uno stato di crisi.

    Ciò è avvenuto – con il c. 270 – aggiungendo tale ulteriore finalità al “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’art. 23 del D.L. 83/2012 che riconoscerà appunto appositi finanziamenti nel caso di WBO aventi tali caratteristiche secondo quanto sarà definito con specifica decretazione attuativa dal MISE di concerto con il MEF e avvalendosi degli investitori istituzionali del movimento cooperativo di cui all’art. 111-octies delle disposizioni attuative del Codice Civile (CFI, ma anche i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative).

    Rispetto alla costituzione di WBO cooperativi sono previste anche le seguenti agevolazioni:

    comma 271: l’esenzione fiscale per i lavoratori degli importi di TFR che vengono da loro destinati alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione;
    comma 272: l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni (ex art. 3, c. 4-ter del TU sulle successioni e donazioni, D.Lgs. n. 346 del 1990) nonché dalla tassazione delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, come prevista dall’articolo 58 del TUIR;
    comma 273: la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. che come noto qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente” da rispettarsi soltanto a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione.

    Confcooperative venerdì 15 gennaio 2021

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