Proroga al 31 dicembre della possibilità per società, associazioni e fondazioni di svolgere le assemblee in videoconferenza a prescindere da eventuali previsioni statutarie. È quanto previsto dal decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021. Il decreto è in vigore dal giorno di pubblicazione in GU.
Le previsioni dell’art. 6 del decreto 105 L’art. 6 del decreto 105 prevede la proroga dei termini in relazione al reiterato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo che «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente». Ovviamente nel
caso di specie non vi sarà alcun dispendio di risorse e quindi la proroga non è subordinata al superamento di nessun limite di spesa.
A questo punto analizzando l’allegato A, relativo alle disposizioni prorogate si riscontra che fra esse rientrano, rispettivamente al n. 2 ed al n. 7 gli artt. 106, comma 7 e 73 del dl 17 marzo 2020 n. 18, disposizioni originariamente previste per le assemblee in videoconferenza relative al 2020 per società ed enti e più volte prorogate. L’ultima proroga quella di cui alla legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (si veda italia oggi 7 dell’8 Marzo) avevano disposto la possibilità tenere assemblee telematiche fino al 31 luglio 2021, termine che come si è detto è ora prorogato al 31 dicembre.
A chi è rivolta la proroga . Le nuove norme, opportunamente, prevedono ora che tutte le disposizioni dell’ex art. 106, del dl 18/2020 si applichino alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2021. Assemblee tenute significa, evidentemente, che entro detta data le assise devono essere concretamente svolte, e non solo convocate.
Tutte le società di capitali quindi ma anche gli enti ed i consorzi , anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale); - il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; - l'intervento all'assemblea
avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione).
Le videoconferenze integrali devono garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., quarto comma (spa), 2479-bis c.c., quarto comma (srl) e 2358 c.c., sesto comma (coop). Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.
Italia Oggi Mercoledì 28 Luglio 2021
Le previsioni dell’art. 6 del decreto 105 L’art. 6 del decreto 105 prevede la proroga dei termini in relazione al reiterato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo che «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente». Ovviamente nel
caso di specie non vi sarà alcun dispendio di risorse e quindi la proroga non è subordinata al superamento di nessun limite di spesa.
A questo punto analizzando l’allegato A, relativo alle disposizioni prorogate si riscontra che fra esse rientrano, rispettivamente al n. 2 ed al n. 7 gli artt. 106, comma 7 e 73 del dl 17 marzo 2020 n. 18, disposizioni originariamente previste per le assemblee in videoconferenza relative al 2020 per società ed enti e più volte prorogate. L’ultima proroga quella di cui alla legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (si veda italia oggi 7 dell’8 Marzo) avevano disposto la possibilità tenere assemblee telematiche fino al 31 luglio 2021, termine che come si è detto è ora prorogato al 31 dicembre.
A chi è rivolta la proroga . Le nuove norme, opportunamente, prevedono ora che tutte le disposizioni dell’ex art. 106, del dl 18/2020 si applichino alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2021. Assemblee tenute significa, evidentemente, che entro detta data le assise devono essere concretamente svolte, e non solo convocate.
Tutte le società di capitali quindi ma anche gli enti ed i consorzi , anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale); - il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; - l'intervento all'assemblea
avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione).
Le videoconferenze integrali devono garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., quarto comma (spa), 2479-bis c.c., quarto comma (srl) e 2358 c.c., sesto comma (coop). Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.
Italia Oggi Mercoledì 28 Luglio 2021
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