Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:
Articolo 28-bis.
(Cooperative edilizie di abitazione)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».
questa modifica è stata introdotta dal
DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
(GU n.50 del 01-03-2022)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17
Articolo 28-bis.
(Cooperative edilizie di abitazione)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».
questa modifica è stata introdotta dal
DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
(GU n.50 del 01-03-2022)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17
Ven 3 Feb 2023 - 13:24 Da Antonio De Angelis
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