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    Modifiche normative alle coop edilizie L 59

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    Modifiche normative alle  coop edilizie L 59  Empty Modifiche normative alle coop edilizie L 59

    Messaggio  marilenaTO Dom 22 Mag 2022 - 10:00

    Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:
    Articolo 28-bis.
    (Cooperative edilizie di abitazione)
      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:
       «1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».

    questa modifica è stata introdotta dal
    DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
    Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)
    note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
    Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
    (GU n.50 del 01-03-2022)


    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17

    luisapilotti
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    Modifiche normative alle  coop edilizie L 59  Empty Re: Modifiche normative alle coop edilizie L 59

    Messaggio  luisapilotti Dom 22 Mag 2022 - 11:03

    marilenaTO ha scritto:Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:
    Articolo 28-bis.
    (Cooperative edilizie di abitazione)
      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:
       «1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».

    questa modifica è stata introdotta dal
    DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
    Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)
    note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
    Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
    (GU n.50 del 01-03-2022)


    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17

    mi pare una specifica inserita che non aggiunge o modifica lo stato dei fatti riguardo le coop. edilizie ..cosa mi sfugge ? Shocked

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    carlowww2003


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    Modifiche normative alle  coop edilizie L 59  Empty Re: Modifiche normative alle coop edilizie L 59

    Messaggio  carlowww2003 Dom 22 Mag 2022 - 11:12

    Buongiorno,
    secondo me la definizione di scopo mutualistico posto dalla normativa è un tantino riduttiva, manca l'indicazione che la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà debba avvenire a CONDIZIONI MIGLIORI RISPETTO A QUELLE DI MERCATO; tra l'altro credo che la normativa faccia riferimento a cooperative a mutualità pura, pertanto ciò porterebbe ad escludere la presenza nella cooperativa di terzi non soci. Quello che inoltre, vi è di nuovo, è il riferimento alla possibilità di svolgere a carico della cooperativa attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione. Nello specifico credo che i servizi indicati possano essere ricondotti all'apertura, come spesso accade, di sale giochi e di parchi giochi per bambini, in locali ed aree della cooperativa.

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    Ospite


    Modifiche normative alle  coop edilizie L 59  Empty Re: Modifiche normative alle coop edilizie L 59

    Messaggio  Ospite Lun 23 Mag 2022 - 19:25

    Alla luce della modifica normativa in questione, tenuto conto che i ricavi di attività o servizi anche di interesse collettivo, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di “soggetti terzi”, “connessi” direttamente all'oggetto sociale principale (rectius “strumentali”) vanno allocati nella voce A5 del Conto Economico, non si comprende come debba essere calcolata, esposta e documentata la condizione di prevalenza. Forse mettendo al numeratore il numero dei “palazzinari”?

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    Modifiche normative alle  coop edilizie L 59  Empty Re: Modifiche normative alle coop edilizie L 59

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