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    Cooperative e perdite sul capitale: sterilizzazione per cinque anni

    luisapilotti
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    Cooperative e perdite sul capitale: sterilizzazione per cinque anni Empty Cooperative e perdite sul capitale: sterilizzazione per cinque anni

    Messaggio  luisapilotti Ven 3 Dic 2021 - 16:38

    La Legge Finanziaria 2021 (Legge n. 30 dicembre 2020, n. 178) interviene sulle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 al fine di sterilizzarne gli effetti anche per le società cooperative.


    Secondo il comma 266 dell’art. 1 della Legge Finanziaria, tali perdite non rappresentano una causa di scioglimento della cooperativa.

    Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2545 duodecies c.c., la società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

    La causa di scioglimento non opera fino alla data fissata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo a quello del 31.12.2020.

    Le perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

    La sterilizzazione non opera in via automatica, ma deve essere approvata dall’assemblea dei soci che può decidere o meno di avvalersi dell’opportunità offerta dalla Legge Finanziaria.

    Infatti, la scelta di avvalersi del rinvio della perdita potrebbe non bastare all’andamento della cooperativa.

    Si ricorda che altra causa di scioglimento della società è quella dell’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale. Tale causa potrebbe verificarsi comunque e non essere scongiurata dalla sterilizzazione delle perdite.

    Studio Agostini 26 gennaio 2021

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    lmoscatiello


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    Cooperative e perdite sul capitale: sterilizzazione per cinque anni Empty Re: Cooperative e perdite sul capitale: sterilizzazione per cinque anni

    Messaggio  lmoscatiello Lun 6 Dic 2021 - 19:12

    Buonasera a tutti. Si tenga conto che il Mise ha diramato la circolare 29/01/2021 (reperibile sul sito Mise) con la quale è stato stabilito (come peraltro già opportunamente evidenziato dall’amico Cosimo) che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020 escludendo in toto che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.. Di parere opposto (che per voi penso conti poco) la circolare n. 196 della Commissione per l’elaborazione dei principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano secondo la quale "per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.."

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